15/11/2004 - POSSIBILE PROROGA PER IL PAGAMENTO DEL CONDONO

Secondo un decreto legge del Ministero delle Infrastrutture allo studio in questi giorni dal Governo, il pagamento della seconda e terza rata dell'oblazione per le domande di condono potrebbe slittare al 2005. Attualmente i termini di scadenza per il pagamento sono fissati al 20 e 30 dicembre 2004; con il nuovo decreto (se venisse definitivamente approvato e pubblicato) i nuovi termini di scadenza diventerebbero il 31 maggio e il 30 settembre 2005. Il decreto inoltre prevederebbe che il termine di scadenza per la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini Ici, di quella relativa alla tassa per lo smaltimento rifiuti urbani e quella per l'occupazione del suolo pubblico slitti al 31 ottobre 2005. Obiettivo del Governo è di far entrare nel 2005 un importo previsto pari a tre miliardi di euro che non sono riusciti ad entrare nel 2004. Il termine di scadenza ultimo per la presentazione della nuove domande resta invece per il 10 dicembre 2004, e non sembra ci siano intenzioni di prorogare ulteriormente questo termine.

05/11/2004 - PROROGA PER LA NUOVA NORMATIVA ANTISISMICA

Da Palazzo Chigi arriva la notizia che ieri sera è stata firmata l'ordinanza che dispone la proroga della entrata in vigore della normativa antisismica. Quindi l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2003 n. 3274 relativa a "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" non entrerà più in vigore l'8 novembre 2004 bensì fra sei mesi. Questo permetterà di apportare alcune modifiche al testo cosi come sollecitato da molti organi competenti ed esperti del settore.

03/11/2004 - E’ arrivato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

ATTENZIONE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.). - A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 251/2004 è stato ulteriormente modificato l'art. 3 comma 8 del d.lgs. 494/1996 relativo alla sicurezza sui cantieri. Tali modifiche inducono alla presentazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) unitamente alla DIA affinchè non decada il titolo abilitativo ad eseguire i lavori. In particolare è stato sostituito completamente la lettera b-ter dell'art. 3 del d.lgs. 494/1996 sopra indicato, nella maniera che segue riportata di seguito: - b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo." In definitiva i documenti che devono essere presentati dal committente sono; 1)l'indicazione di chi esegue i lavori; 2) una dichiarazione rilasciata da chi esegue i lavori (la impresa o le imprese)dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; 3) una dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 4) il certificato di regolarità contributiva

26/10/2004 - Immobili fatiscenti o inagibili l' ICI è ridotta

Da una recente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (la n. 10/30/04), in relazione alla riduzione Ici su immobili fatiscenti o inagibili, si è stabilito che il proprietario non è tenuto a rinnovare la documentazione informativa già fornita in un primo tempo sull'inagibilità dell'immobile. Ricordiamo che nel caso che un'unità immobiliare risulti fatiscente o se ne constati l'inagibilità, la legge stabilisce che l'Ici deve essere versata in misura ridotta del 50%. Il versamento non dovrà essere preceduto da ulteriori comunicazioni che confermino lo stato e le condizioni dell'immobile, né tantomeno dovrà essere eseguita una nuova perizia di verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale. Quest'ultima dovrà essere prodotta solo nel caso in cui il Comune ne faccia esplicita richiesta, di conseguenza, il proprietario non potrà esimersi dal presentare di nuovo le informazioni accertanti l'inagibilità per vedersi confermato il diritto all'agevolazione sull'Ici.

26/10/2004 - DECRETO MUTUI

Con la conversione in legge del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, in materia di mutui sono stati confermati due importanti punti: „« l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 2% per i soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione degli immobili che non possono essere considerati prima casa; „« l'allargamento delle agevolazioni, previste per il settore del credito dal D.P.R. n. 601/1973, anche ai mutui erogati da enti, istituti, fondi e casse di previdenza ai propri dipendenti o iscritti.

 

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